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    Decreto Requisiti Minimi 2024

    Fonte Logical Soft

    Nuovo Decreto Requisiti Minimi 2024

    Analizziamo la bozza del nuovo Decreto Requisiti Minimi 2024 inviata di recente alle Regioni. Il decreto fissa i nuovi requisiti da rispettare in caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici esistenti. Le novità riguardano: ricarica dei veicoli elettrici, edificio di riferimento, e quindi APE e Legge 10; ponti termici; verifiche di trasmittanza e H’t.

    Nuovo Decreto Requisiti Minimi 2024: gli obiettivi

    È in arrivo il nuovo Decreto Requisiti Minimi 2024. Il decreto, la cui bozza è stata di recente inviata alle Regioni, fissa i nuovi requisiti minimi da rispettare in caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici esistenti.

    Il progetto di revisione del noto D.M. 26 Giugno 2015, altresì detto “Decreto Requisiti Minimi“, ha i seguenti obiettivi:

    • Dare attuazione al D.Lgs. 48/2020 (che recepisce la cosiddetta EPBD III, cioè la Direttiva 844/2018/UE);
    • Integrare nella nuova stesura del Decreto tutte le FAQ (Frequently Asked Questions) ossia i chiarimenti che in questi anni sono stati ufficialmente forniti;
    • Migliorare alcune parti del Decreto, di difficile applicazione, soprattutto relative ad alcune verifiche che, in casi specifici, risultavano troppo difficili e complesse da rispettare.

    Le novità riguardano: ricarica dei veicoli elettrici, edificio di riferimento e quindi APE e Legge 10; ponti termici; verifiche di trasmittanza e H’t.

    Progettare con il Nuovo Decreto Requisiti Minimi

    Il nuovo Decreto Requisiti Minimi sostituisce, con una revisione totale, il DM 26/06/2015. In attesa del testo definitivo, di cui si attende pubblicazione in estate, è fondamentale attrezzarsi da subito con strumenti di calcolo conformi.

    Nuovo Decreto Requisiti Minimi 2024: Ricarica dei Veicoli Elettrici

    In merito al primo aspetto degno di nota, la principale novità consiste nell’introduzione di prescrizioni per l’incorporazione delle tecnologie di ricarica per veicoli elettrici (EV).

    Tali requisiti si applicano esclusivamente agli edifici con parcheggi e si differenziano tra quelli non residenziali e residenziali.

    • Nei casi degli edifici non residenziali, è necessaria l’installazione di un determinato numero di stazioni di ricarica in base al numero di posti auto, se si tratta di una nuova costruzione o di una ristrutturazione.
    • Per quanto riguarda gli edifici residenziali, l’obbligo riguarda esclusivamente la predisposizione per l’installazione delle stazioni di ricarica (attraverso canalizzazioni e tubi per il collegamento all’impianto elettrico).

    Decreto Requisiti Minimi: il nuovo edificio di riferimento

    Il Decreto Requisiti Minimi in pubblicazione alla fine dell’estate prevede un nuovo edificio di riferimento.

    Come cambiano APE e Legge 10

    Il primo radicale cambiamento riguarda l’APE e la Legge 10:

    • cambia la scala tra le classi e quindi potenzialmente può cambiare la classe energetica;
    • cambia anche l’edificio target con cui confrontarsi per affrontare le verifiche di Legge.

    Ponti termici: le novità del DM Requisiti minimi 2024

    Fino ad ora, l’edificio target non aveva ponti termici. Adesso invece si introducono i ponti termici anche nell’edificio di riferimento. In questa nuova versione si considerano solo i ponti dovuti ai serramenti (davanzale, mazzetta e architrave) e i ponti termici del balcone.

    Possiamo dire quindi che il Decreto Requisiti Minimi 2024 introduce un nuovo edificio di riferimento.

    Decreto Requisiti Minimi 2024: le nuove verifiche di involucro

    Le novità più eclatanti per chi redige la relazione tecnica Ex Legge 10 riguardano principalmente due aspetti:

    1. le verifiche di trasmittanza
    2. il parametro H’t.

    L’approccio adottato è rendere le verifiche conformi alla normativa ed applicabili con maggiore facilità. Questo avviene soprattutto nelle situazioni particolari, come ad esempio gli edifici esistenti, che rappresentano peraltro la gran parte del patrimonio edilizio nazionale.

    Come cambia la verifica di trasmittanza

    Come anticipato, cambia radicalmente la verifica di trasmittanza. Ricordiamo che tale verifica è richiesta per i casi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica di involucro.

    Per la ristrutturazione di secondo livello si modifica il limite di trasmittanza. Anche nel calcolo del valore limite vengono considerati tutti i ponti termici presenti sulla struttura. I limiti si diversificano a seconda della posizione dell’isolante termico: se cappotto esterno, interno o intermedio.

    Infine, si chiarisce un dubbio di molti progettisti: il valore della trasmittanza termica lineica è sempre riferito alle dimensioni esterne lorde e non alle dimensioni interne.

    Nel caso di riqualificazione di involucro invece, la verifica di trasmittanza si semplifica. Come già avviene ad esempio nel caso di Detrazioni Fiscali, la verifica si esegue sulla sezione corrente, ovvero senza considerare i ponti termici.

    Il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione H’t

    Dopo anni di applicazione del Decreto abbiamo imparato a capire che H’T rappresenta una sorta di trasmittanza media di tutto l’involucro edilizio. Nei casi di progetto è più semplice verificare il parametro H’T quando le superfici opache sono isolate e le aree finestrate sono contenute.

    Il nuovo Decreto viene incontro alla difficoltà di verificare questo parametro in edifici con ampie finestrature attraverso due misure principali:

    • In primo luogo, si è deciso di eliminare la verifica dell’H’t per le ristrutturazioni di secondo livello. Infatti le verifiche delle trasmittanze per i singoli componenti edilizi sono già previste.
    • Per le ristrutturazioni importanti di primo livello si è proposto di riformulare il limite, adattandolo in base alla percentuale di involucro trasparente alla zona climatica Questo in considerazione del fatto che l’involucro esistente potrebbe presentare una notevole superficie vetrata e ciò può influenzare significativamente l’esito della verifica.

    Non cambia nulla invece per le richieste relative all’area solare estiva equivalente.

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