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    Ex Legge 10/91

    La Relazione Tecnica Legge 10 è una relazione energetica di progetto che contiene calcoli e verifiche energetiche relative al sistema edificio-impianto e ne attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti. La sua complessità varia in funzione dell’intervento edilizio cha va a definire, dal grado più articolato di una nuova costruzione fino alla semplice sostituzione del generatore di calore.

    La relazione energetica è obbligatoria per tutti i lavori di costruzione o di intervento sul sistema involucro impianto, come ad esempio:

    • edifici di nuova costruzione
    • demolizioni e ricostruzioni
    • ampliamenti > 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 mq
    • ristrutturazioni importanti di primo livello
    • ristrutturazioni importanti di secondo livello
    • riqualificazioni energetiche
    • impianti termici di nuova installazione
    • ristrutturazione degli impianti termici esistenti
    • sostituzione dei generatori di calore.

    La Relazione Energetica non è dovuta in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica inferiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g) , del DM 37/2008. E nel caso di interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

    In caso di edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione importante, nell’ambito della relazione energetica è prevista una valutazione, da effettuarsi in fase di progettazione, della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza (sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e tele-raffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi). La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.

    Contenuto della Relazione legge 10

    La Relazione ex Legge 10,che può essere redatta solo da professionisti abilitati (ingegneri, architetti, geometri e periti edili), contiene i dati essenziali per la definizione del sistema edificio-impianto preposti al contenimento del consumo energetico.

    La relazione energetica, oltre agli elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni), contiene i seguenti dati:

    • localizzazione: dati catastali e climatici
    • caratteristiche, dati tecnici e costruttivi dell’edificio
    • dati relativi agli impianti
    • indicazioni atte a contenere il consumo energetico
    • fonti rinnovabili
    • attestazione e verifiche del rispetto delle prescrizioni.

    Il progettista o i progettisti devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal DM Requisiti Minimi nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Negli enti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 della legge 10/91 (i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori), tale relazione progettuale dovrà essere integrata con l’attestazione di verifica sull’applicazione della norma, redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato.

    Il Mise con la FAQ 2.57, ricorda che la relazione tecnica deve essere compilata solo per le parti interessate dagli interventi. Per le parti non soggette a interventi si scriverà “non soggetto a modifiche”. Nel caso di interventi esclusivi sull’involucro, ad esempio andranno considerati solo quelli.

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