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    Ecobonus

    Ecobonus: che cos’è?

    L’ecobonus è l’agevolazione disciplinata dall’ articolo 14 del D.L. 63/2013 e consiste in una detrazione Irpef (per le persone fisiche) o Ires (per le società) per interventi edilizi volti alla riqualificazione energetica degli immobili esistenti.

    L’agevolazione è stata oggetto di ripetute proroghe da parte di successivi provvedimenti.

    Da ultimo, la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 37, lettera a), legge n. 234/2021) ne ha prorogato l’efficacia alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

    Dal 1° gennaio 2025, salvo modifiche, sarà possibile ricorrere solo alla detrazione ordinaria del bonus casa.

    Ecobonus: chi può fruire della detrazione?

    Sono ammessi a fruire della detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito, che possiedono, a qualunque titolo, l’immobile oggetto di intervento per la riqualificazione energetica.

    In particolare, possono fruire dell’ecobonus:

    - le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

    - i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

    - le associazioni tra professionisti;

    - le società semplici;

    - gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

    - gli istituti Autonomi Case Popolari, comunque denominati;

    - le cooperative di abitazione a proprietà intera, per lavori di efficientamento che vengono effettuati su immobili delle stesse cooperative e che sono assegnati in godimento ai propri soci.

    Hanno diritto alla detrazione:

    - il proprietario dell’immobile (compreso anche il comproprietario);

    - il nudo proprietario dell’immobile;

    - il titolare di un diritto reale di godimento, quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;

    - il comodatario;

    - il locatario;

    - i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;

    - il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, unito civilmente, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado);

    - il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

    - il convivente more uxorio;

    - il promissario acquirente, purché sia stato immesso nel possesso del bene ed esegua gli interventi a proprio carico e il preliminare sia stato registrato.


    Interventi realizzati mediante contratti di leasing

    Nel caso di interventi realizzati mediante contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Ai fini della detrazione, quindi, non assumono rilievo i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.

    Ecobonus: quali immobili possono fruire della detrazione?

    L’ecobonus spetta per gli interventi eseguiti su edifici esistenti (ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso), di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali.

    La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’IMU (se dovuta).

    Sono quindi esclusi dal beneficio gli interventi che vengono effettuati in fase di costruzione dell’immobile.

    Gli edifici interessati dall'agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, presente nell’immobile oggetto di intervento. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili, ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari (Agenzia delle Entrate, circolare n. 17/E/2023).


    Ammessi tutti gli immobili d’impresa

    I titolari di reddito di impresa possono fruire della detrazione a prescindere dalla qualificazione degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi come “strumentali”, “beni merce” o “beni patrimoniali” (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 34/E/2020).


    Casi particolari

    L’ecobonus spetta anche se l'edificio oggetto degli interventi edilizi è accatastato come:

    - “unità collabente” (F2), cioè è un fabbricato totalmente o parzialmente inagibile e non produttivo di reddito;

    - “unità in corso di definizione” (F/4);

    - “unità in corso di costruzione” (F/3) solo se gli interventi agevolabili riguardino un immobile già precedentemente accatastato e in possesso dei requisiti richiesti, successivamente riclassificato in categoria F/3 a seguito, ad esempio, di interventi edilizi mai terminati. Resta fermo che, al termine dei lavori, tali unità immobiliari devono rientrare nelle categorie catastali ammesse al beneficio.

     

    Ecobonus: quale certificazione è necessaria?

    Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

    - l’asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi (in alcuni casi però questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori);

    - l’APE (Attestato di Prestazione Energetica), redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi (questo documento in alcuni casi non è più richiesto);

    - la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

    Ecobonus: deve essere effettuata la comunicazione all’ENEA?

    Ai fini della fruizione dell’agevolazione è obbligatorio inviare all’Enea i dati relativi agli interventi realizzati.

    La comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, attraverso il sito https://bonusfiscali.enea.it/.

    Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista.

    L’omesso invio comporta la decadenza dalla detrazione fiscale (è possibile la remissione in bonis).

    Ecobonus: come viene fruita la detrazione?

    L’ecobonus si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi.

    La detrazione deve essere ripartita fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

    Ecobonus: è possibile lo sconto in fattura e la cessione del credito?

    In alternativa alla detrazione fiscale, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020, era prevista la possibilità di optare per:

    - lo sconto in fattura;

    - la cessione del credito.

    Tale facoltà è stata eliminata con l’articolo 2 del D.L. n. 11/2023, ad eccezione degli interventi già avviati entro la data del 16 febbraio 2023 o la cui pratica sia già stata presentata entro la stessa data.

    Pertanto, se non si rientra nelle deroghe previste dal D.L. n. 11/2023, l’agevolazione può essere fruita unicamente mediante detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi.

    Chiarimenti in merito alle modifiche apportate alla disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta relativi all’ecobonus sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 7 settembre 2023.

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